News, sentenze e commenti in materia di condominio a cura dell'avv. Alessandro Gallucci
giovedì 16 aprile 2009
Il consiglio dei condomini
lunedì 6 aprile 2009
Spese straordinarie: i lavori di manutenzione
Il codice civile prevede che ogni assemblea di condominio possa deliberare dei lavori di manutenzione straordinaria.
giovedì 2 aprile 2009
Ripartizione delle spese in base all'uso
L'art. 1123, secondo comma, c.c. recita :"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
lunedì 30 marzo 2009
Ripartizione delle spese sbagliata: la delibera è annullabile
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 747 del 2009) dice questo: se l'assemblea approva una deliberazione contenente una ripartizione delle spese errata, la delibera può essere impugnata perchè annullabile. Proprio perciò il termine per proporre l'impugnazione sarà di 30 giorni come previsto dall'art. 1137 c.c.
lunedì 23 marzo 2009
Condominio minimo
giovedì 19 marzo 2009
Amministratore di condominio
lunedì 16 marzo 2009
Regolamento di condominio
lunedì 9 marzo 2009
La ripartizione delle spese tra tabelle millesimali ed altri modi
venerdì 6 marzo 2009
Ripartire la spesa per la bolletta dell’acqua: come fare
Questione capace di creare sempre tensioni tra amministratore e condomini è quella relativa alla suddivisione delle spese per le bollette dell’acqua.
Due punti fermi: a)il codice civile non dice nulla in materia di ripartizione di spese dell’acqua; b)un regolamento condominiale (accettato da tutti i condomini) o una delibera votata all’unanimità possono decidere di applicare i più svariati criteri di suddivisione.
In quest’ultimo caso non è raro sentire che la spesa è divisa in base al numero di occupanti l’appartamento o ancora in base alle tabelle millesimali o ancora, più salomonicamente, in parti uguali. Poi succede che un nucleo familiare aumenta ma la cosa non è segnalata a chi di dovere, oppure che un condomino si lamenti perché avendo tanti millesimi ha la casa quasi sempre vuota (es. molto viaggia per lavoro), ecc. E’ chiaro che laddove non sia possibile un accordo tra le parti deve arrivare la legge.
Le norme non mancano ed in vista di un razionale sfruttamento delle risorse idriche nonché di una più equa distribuzione delle spese ci dicono due cose fondamentali ed importanti:
1)La spesa deve essere suddivisa in modo tale che sia corrispondente all’effettivo consumo della singola unità immobiliare. Come fare? Attraverso l’installazione di contatori c.d. sottrazione in ogni singola unità immobiliare. Il resto è presto detto. Un’operazione aritmetica di differenza tra il conteggio del contatore generale condominiale (che per l’ente gestore del servizio resta quello ufficiale) e quello del singoli darà le quote di ognuno.
2)Ogni condominio può richiedere che i singoli contatori di sottrazione siano “ufficializzati” affinché le letture dell’ente gestore vengano effettuare direttamente su questi. Come per le bollette enel o gas per intenderci. Il tutto, però, caricando le spese sul richiedente tale servizio.
Le norme relative ai criteri di ripartizione ed alla obbligatorietà dei contatori di sottrazione a queto link:
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67591&categoria=Spese%20condominiali
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67592&categoria=Spese%20condominiali
martedì 3 marzo 2009
Il condomino apparente
mercoledì 25 febbraio 2009
Impugnare una delibera assemblare
Spesso accade che un condomino non sia d’accordo con quanto deciso dall’assemblea condominiale. Il disaccordo, che è sempre legittimo, alle volte può essere giuridicamente rilevante. In poche parole, chi non è d’accordo può avere ragione a non esserlo.
Vediamo come fare a opporsi ad una delibera condominiale.
Innanzitutto bisogna capire se è possibile ottenere quanto si auspica. Una delibera può essere invalida perché non sono stati convocati tutti i condomini, perché decide con maggioranze diverse da quelle richieste dalla legge, perché si suddividono le spese in modo scorretto o ancora perché contiene decisioni su materie delle quali l’assemblea non può discutere. A seconda del tipo di vizio di cui è affetta la delibera potremo parlare di nullità o annullabilità. Senza entrare in aridi tecnicismi, basti sapere che una delibera nulla è impugnabile sempre, una annullabile è impugnabile entro un determinato periodo, vale a dire entro 30 giorni. Questo termine inizia a decorrere per i dissenzienti (presenti all’assemblea ma contrari alla votazione su un punto all’ordine del giorno) dal momento della deliberazione e per gli assenti dal giorno della comunicazione del verbale.
Il primo passo è fare ricorso al Tribunale. Si tratta di una materia per la quale è necessario il patrocinio di un difensore. Insomma, bisogna andare dall’avvocato. Non ci si deve nel farlo. Infatti, per quanto dopo la sentenza n. 4806 del 2005 è più chiara la distinzione tra delibere nulle e annullabili, conviene sempre presentare il ricorso nei 30 giorni prescritti dalla legge. Nullità o annullabilità delle delibere sono concetti riservati alla competenza del giudice non chiaramente definiti dalla legge.
venerdì 20 febbraio 2009
L'antenna parabolica comune
Nel precedente post, si è parlato di antenna televisiva.
Cerchiamo di capire, più nel dettaglio, che cosa succede in caso di installazione di antenna parabolica.
Vedere su ogni balcone di un appartamento in condomino una “bella padella” è ormai divenuta cosa normale. Così come per la classica antenna terrestre anche per quella satellitare (di proprietà del singolo condomino) le norme di riferimento sono quelle del codice delle comunicazioni elettroniche. Quindi installazione permessa sempre senza, però, causare danni agli altri.
Il nostro legislatore, tuttavia, con una legge del 2001 ha inteso semplificare la procedura relativa all’installazione di antenne satellitari condominiali. In che modo? Abbassando le maggioranza richieste dalla legge per quella che viene definita un’ ”innovazione necessaria”. Ecco il testo dell’articolo 2-bis comma 13: “al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.”.
Senza entrare in fastidiosi tecnicismi e semplificando il tutto, il significato di questa norma è il seguente: i condomini che vogliono installare un’antenna satellitare comune possono chiedere la convocazione di un’assemblea e con la maggioranza semplice (1/3 dei condomini che rappresenti 1/3 dei millesimi cioè 333,33 millesimi) approvare l’esecuzione dell’opera.
L’antenna , però, essendo un bene suscettibile di utilizzazione separata, sarà di proprietà dei favorevoli e di quelli che vorranno comunque partecipare a tale spese (es. gli assenti). I contrari non avranno l’obbligo di partecipare e qualora cambiassero idea potranno sempre partecipare alla proprietà del bene pagando la loro quota parte, cioè spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.
Un approfondimento tecnico-giuridico dell'argomento è rintacciabile al seguente indirizzo:
http://www.civile.it/condominio/dir.php?categoria=Antenne&his=
martedì 17 febbraio 2009
Le antenne televisive
Quante volte, guardando dai balconi delle nostre case il panorama che ci si è proposto è simile a quello della foto?
Il riferimento non è al cielo nuvoloso di una fredda giornata d’inverno, ma alla selva di antenne presenti sui terrazzi vicini e perché no anche sul nostro.
Com’è possibile tutto questo? Esiste una norma che lo regoli o che possa impedirlo?
Le domande sono semplici e immediate, così come immediate e semplici sono le risposte.
Partiamo dalla prima. Tutto ciò non solo è possibile, di più è lecito. Non è semplicemente tollerato o non regolato. La “selva d’antenne” è frutto di uno dei diritti più importanti. Il diritto all’informazione. Vediamo un po’ quali sono le norme che lo regolano e in quali eccezionali casi tutto ciò può essere impedito. Se siamo in assemblea e il nostro vicino dice che non è possibile installare tutte queste antenne perché deturpano il paesaggio, si sbaglia e noi possiamo dirgli senza paura che in base a quanto previsto dall’art. 209 del c.d. codice delle comunicazioni elettroniche “i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso”.Tuttavia, il nostro vicino potrebbe obiettarci che, sempre in base all’art. 209 appena citato e nello specifico a norma del secondo comma, “le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”.Non potremmo obiettare nulla, è questa l’unica eccezione che può bloccare l’installazione di un’antenna o farne ordinare la rimozione. Certo bisognerà mettersi d’impegno per dare fastidio installando un’antenna.
Ciò detto è utile precisare un concetto. Se in un condominio c’è già un antenna comune, ognuno potrà decidere d’installare la propria, più potente, senza però poter rinunciare alla proprietà dell’antenna comune ed alle relative spese: ciò, naturalmente, salvo accordo unanime di tutti i partecipanti al condominio. Sul punto l’art. 1118 c.c. è perentorio.
Ricapitolando, dunque, ognuno può installare l’antenna che vuole e se non reca danno agli altri, nessuno potrà opporsi. Ciò nonostante, anche avendo la “propria” antenna, non potrà rinunciare a quella comune per non pagare le relative spese.
venerdì 13 febbraio 2009
mercoledì 11 febbraio 2009
Il fenomeno condominio
Un rapporto ANACI – CENSIS, del 2006, fotografava la situazione del fenomeno condominio in Italia in questi termini:
1) non esiste un calcolo preciso del numero di condomini, famiglie che ci vivono e amministratori. Ad oggi, perché quello del 2006 è stato l’ultimo rapporto, si possono fare solo di stime approssimative;
2) il “mondo condominio” muove un notevole giro d’affari ;
3)il contenzioso che riguarda il condominio è sicuramente uno dei più rilevanti nei nostri Tribunali.
Cerchiamo di dare qualche numero. Il rapporto dell’Istituto e dell’ANACI ci dice che in Italia ci sono all’incirca 1 milione di condomini, per essere più precisi se ne contano 935.704. In questi edifici abitano più o meno 9.400.000 famiglie, vale dire circa 23 milioni persone, che rappresentano grosso modo il 40% della popolazione italiana. Gli amministratori “professionisti” sono circa 41 mila e gestiscono grosso modo 330.000 mila condomini. Ciò significa che circa 2/3 dei condomini di edifici sono gestiti dai c.d. amministratori “interni”. Come dire un mercato potenzialmente enorme!
Il volume d’affari movimentato dai condomini italiani si aggira attorno all’1% del P.I.L. Non è difficile capire perché: ristrutturazioni, energia elettrica,gas e tutta una serie di altri servizi che chi vive e si occupa di condominio ben conosce. Le spese condominiali sono spesso causa di tensioni e asprezze nell’ambito di una compagine condominiale.
Nota dolente, il contenzioso. Il rapporto Censis - ANACI ci dice che al 2003 circa 2 milioni di contenziosi erano pervenuti agli uffici dei Giudici di Pace per materie di loro competenza. Un numero sicuramente aumentato se si pensa che siamo nel 2009 e ci sono cause condominiali anche davanti al Tribunale (si pensi alle impugnazioni delle delibere).
In questo quadro generale, si capisce perché il condominio è tra gli argomenti di maggiore interesse su internet. Tuttavia, non sempre, la materia è trattata con l’attenzione che meriterebbe. Proviamo in questo blog a dare qualche suggerimento a chi si interessa per hobby o per necessità al fenomeno condominio.