Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 747 del 2009) dice questo: se l'assemblea approva una deliberazione contenente una ripartizione delle spese errata, la delibera può essere impugnata perchè annullabile. Proprio perciò il termine per proporre l'impugnazione sarà di 30 giorni come previsto dall'art. 1137 c.c.
La questione era stata sollevata perchè un condomino riteneva che la delibera di ripartizione delle spese del suo condominio avesse derogato ai criteri legali di suddivisione delle spese.
a) se la delibera modifica i criteri di ripartizione (es. divisione in parti uguali piuttosto che con la tabella di proprietà), allora essa sarà nulla;
b) se l'assemblea sbaglia ad applicare criterio (es. uso tabelle scale piuttosto che tabella proprietà) sarà annullabile.
La decisione è utile perchè oltre a ribadire la distinzione tra nullità e annulabilità in relazione ai tempi di impugnazione ne specifica il contenuto anche con riferimento alle fattispecie di nullità e/o annullabilità.
Un approndondimento giuridico della questione e il testo della sentenza n. 747 del 2009 al sito civile.it/condominio