lunedì 23 marzo 2009

Condominio minimo


Ci si è chiesti per diverso tempo se le norme dettate in materia di condominio trovassero applicazione solo con riferimento a determinati stabili. In sostanza la domanda era: come per il regolamento o per l’amministratore, esiste un numero minimo di condomini superato il quale trovano applicazione le norme degli artt. 1117 e seguenti del codice civile(cioè quelle sul condominio)?
 Per molti versi fino a qualche anno fa la questione era dubbia e tanta parte della dottrina e della giurisprudenza ritenevano, ad esempio che in un palazzo con due soli proprietari non trovassero applicazione le norme sul condominio bensì quelle più generali dettate per la comunione.

Le ragioni erano le più diverse, una tra tutte: in uno stabile con due soli proprietari non è possibile svolgere normalmente un assemblea. Il costante disaccordo tra i due partecipanti porterebbe ad una stasi continuata e senza sbocchi dell’attività assembleare.
Non hanno dato seguito a questo filone le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione. La Corte nella sua massima espressione,  con sentenza n. 2046 del 2006, ha sancito l’applicabilità delle norme relative al condomino anche in quei casi in cui i condomini sono solo due. Di recente, ed in ossequio a questa statuizione, il Tribunale di Trapani ha detto che le tabelle millesimali giudiziali (quelle cioè formata dal giudice su ricordo di uno o più condomini) possono essere formate anche nei condomini con due soli partecipanti.
A questi link i testi delle sentenze: