Il codice civile prevede che ogni assemblea di condominio possa deliberare dei lavori di manutenzione straordinaria.
Si deve subito notare una differenza.
I lavori di manutenzione straordinaria che non comportano spese di notevole enità possono essere approvati con le maggioranze previste per la costituzione dell'assemblea (per intenderci in seconda convocazione è sufficente 1/3 dei condomini e 1/3 dei millesimi).
I lavori di straordinaria manutenzione di notevole entità debbono essere appvato con le maggioranze di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c. (maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi).
Una volta approvata regolarmente la delibera deve essere portata all'esecuzione.
Le spese devono essere ripartite in base alle tabelle millesimali di proprietà, salvo patto contrario (votato all'unanimità dai partecipanti al condominio).
Una volta approvato il piano di riparto e stabilito il numero delle rate, ongi condomino deve versare quanto richiesto alle scadenze previste, pena il rsichio di vedersi notificato un decreto ingiuntivo.
Una eventuale nuova rateizzazione deve essere concordata in sede assembleare con gli altri condomini e la ditta esecutrice.
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