News, sentenze e commenti in materia di condominio a cura dell'avv. Alessandro Gallucci
mercoledì 23 novembre 2011
Condomini morosi: fuori i nomi
Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008.
“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori.
Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta.
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giovedì 2 aprile 2009
Ripartizione delle spese in base all'uso

L'art. 1123, secondo comma, c.c. recita :"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".
lunedì 23 marzo 2009
Condominio minimo

lunedì 16 marzo 2009
Regolamento di condominio

venerdì 6 marzo 2009
Ripartire la spesa per la bolletta dell’acqua: come fare

Questione capace di creare sempre tensioni tra amministratore e condomini è quella relativa alla suddivisione delle spese per le bollette dell’acqua.
Due punti fermi: a)il codice civile non dice nulla in materia di ripartizione di spese dell’acqua; b)un regolamento condominiale (accettato da tutti i condomini) o una delibera votata all’unanimità possono decidere di applicare i più svariati criteri di suddivisione.
In quest’ultimo caso non è raro sentire che la spesa è divisa in base al numero di occupanti l’appartamento o ancora in base alle tabelle millesimali o ancora, più salomonicamente, in parti uguali. Poi succede che un nucleo familiare aumenta ma la cosa non è segnalata a chi di dovere, oppure che un condomino si lamenti perché avendo tanti millesimi ha la casa quasi sempre vuota (es. molto viaggia per lavoro), ecc. E’ chiaro che laddove non sia possibile un accordo tra le parti deve arrivare la legge.
Le norme non mancano ed in vista di un razionale sfruttamento delle risorse idriche nonché di una più equa distribuzione delle spese ci dicono due cose fondamentali ed importanti:
1)La spesa deve essere suddivisa in modo tale che sia corrispondente all’effettivo consumo della singola unità immobiliare. Come fare? Attraverso l’installazione di contatori c.d. sottrazione in ogni singola unità immobiliare. Il resto è presto detto. Un’operazione aritmetica di differenza tra il conteggio del contatore generale condominiale (che per l’ente gestore del servizio resta quello ufficiale) e quello del singoli darà le quote di ognuno.
2)Ogni condominio può richiedere che i singoli contatori di sottrazione siano “ufficializzati” affinché le letture dell’ente gestore vengano effettuare direttamente su questi. Come per le bollette enel o gas per intenderci. Il tutto, però, caricando le spese sul richiedente tale servizio.
Le norme relative ai criteri di ripartizione ed alla obbligatorietà dei contatori di sottrazione a queto link:
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67591&categoria=Spese%20condominiali
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67592&categoria=Spese%20condominiali
martedì 3 marzo 2009
Il condomino apparente
