Chi paga il compenso dell'amministratore di condominio, il proprietario o l'inquilino?
La legge non dice nulla di specifico in merito ma secondo la Cassazione “le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo” (Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giustizia civile Massimario 1991, fascicolo 6, in senso conf. Cass. 11 novembre 1988 n. 6088).
In buona sostanza: siccome la legge non dice nulla non si può dire che spetta all'inquilino pagare questa spesa.
News, sentenze e commenti in materia di condominio a cura dell'avv. Alessandro Gallucci
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mercoledì 2 ottobre 2013
mercoledì 23 novembre 2011
Condomini morosi: fuori i nomi
Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008.
“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori.
Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta.
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sabato 5 novembre 2011
La revisione delle tabelle millesimali alla luce della sentenza n. 18477/10 della Suprema Corte di Cassazione. In questo video realizzato per Condominioweb.com spiego come è cambiata la situazione per quei condomini che volessero modificare lo strumento di ripartizione delle spese.
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