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venerdì 20 febbraio 2009

L'antenna parabolica comune

Nel precedente post, si è parlato di antenna televisiva. 

Cerchiamo di capire, più nel dettaglio, che cosa succede in caso di installazione di antenna parabolica.

Vedere su ogni balcone di un appartamento in condomino una “bella padella” è ormai divenuta cosa normale. Così come per la classica antenna terrestre anche per quella satellitare (di proprietà del singolo condomino) le norme di riferimento sono quelle del codice delle comunicazioni elettroniche. Quindi installazione permessa sempre senza, però, causare danni agli altri.

Il nostro legislatore, tuttavia, con una legge del 2001 ha inteso semplificare la procedura relativa all’installazione di antenne satellitari condominiali. In che modo? Abbassando le maggioranza richieste dalla legge per quella che viene definita un’ ”innovazione necessaria”. Ecco il testo dell’articolo 2-bis comma 13: “al fine di favorire lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite, le opere di installazione di nuovi impianti sono innovazioni necessarie ai sensi dell'articolo 1120, primo comma, del codice civile. Per l'approvazione delle relative deliberazioni si applica l'articolo 1136, terzo comma, dello stesso codice. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi non costituiscono titolo per il riconoscimento di benefici fiscali.”.

Senza entrare in fastidiosi tecnicismi e semplificando il tutto, il significato di questa norma è il seguente: i condomini che vogliono installare un’antenna satellitare comune possono chiedere la convocazione di un’assemblea e con la maggioranza semplice (1/3 dei condomini che rappresenti 1/3 dei millesimi cioè 333,33 millesimi) approvare l’esecuzione dell’opera.

L’antenna , però, essendo un bene suscettibile di utilizzazione separata, sarà di proprietà dei favorevoli e di quelli che vorranno comunque partecipare a tale spese (es. gli assenti). I contrari non avranno l’obbligo di partecipare e qualora cambiassero idea potranno sempre partecipare alla proprietà del bene pagando la loro quota parte, cioè spese di esecuzione e manutenzione dell’opera.

Un approfondimento tecnico-giuridico dell'argomento è rintacciabile al seguente indirizzo:

http://www.civile.it/condominio/dir.php?categoria=Antenne&his=

martedì 17 febbraio 2009

Le antenne televisive

Quante volte, guardando dai balconi delle nostre case il panorama che ci si è proposto è simile a quello della foto?

Il riferimento non è al cielo nuvoloso di una fredda giornata d’inverno, ma alla selva di antenne presenti sui terrazzi vicini e perché no anche sul nostro.

Com’è possibile tutto questo? Esiste una norma che lo regoli o che possa impedirlo?

Le domande sono semplici e immediate, così come immediate e semplici sono le risposte.

Partiamo dalla prima. Tutto ciò non solo è possibile, di più è lecito. Non è semplicemente tollerato o non regolato. La “selva d’antenne” è frutto di uno dei diritti più importanti. Il diritto all’informazione. Vediamo un po’ quali sono le norme che lo regolano e in quali eccezionali casi tutto ciò può essere impedito. Se siamo in assemblea e il nostro vicino dice che non è possibile installare tutte queste antenne perché deturpano il paesaggio, si sbaglia e noi possiamo dirgli senza paura che in base a quanto previsto dall’art. 209 del c.d. codice delle comunicazioni elettronichei proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso”.Tuttavia, il nostro vicino potrebbe obiettarci che, sempre in base all’art. 209 appena citato e nello specifico a norma del secondo comma, “le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, nè arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”.Non potremmo obiettare nulla, è questa l’unica eccezione che può bloccare l’installazione di un’antenna o farne ordinare la rimozione. Certo bisognerà mettersi d’impegno per dare fastidio installando un’antenna.

Ciò detto è utile precisare un concetto. Se in un condominio c’è già un antenna comune, ognuno potrà decidere d’installare la propria, più potente, senza però poter rinunciare alla proprietà dell’antenna comune ed alle relative spese: ciò, naturalmente, salvo accordo unanime di tutti i partecipanti al condominio. Sul punto l’art. 1118 c.c. è perentorio.

Ricapitolando, dunque, ognuno può installare l’antenna che vuole e se non reca danno agli altri, nessuno potrà opporsi. Ciò nonostante, anche avendo la “propria” antenna, non potrà rinunciare a  quella comune per non pagare le relative spese.


Per chi volesse appronfondire l'argomento da un punto di vista più tecnico: