Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 747 del 2009) dice questo: se l'assemblea approva una deliberazione contenente una ripartizione delle spese errata, la delibera può essere impugnata perchè annullabile. Proprio perciò il termine per proporre l'impugnazione sarà di 30 giorni come previsto dall'art. 1137 c.c.
News, sentenze e commenti in materia di condominio a cura dell'avv. Alessandro Gallucci
lunedì 30 marzo 2009
Ripartizione delle spese sbagliata: la delibera è annullabile
Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (la n. 747 del 2009) dice questo: se l'assemblea approva una deliberazione contenente una ripartizione delle spese errata, la delibera può essere impugnata perchè annullabile. Proprio perciò il termine per proporre l'impugnazione sarà di 30 giorni come previsto dall'art. 1137 c.c.
lunedì 23 marzo 2009
Condominio minimo
giovedì 19 marzo 2009
Amministratore di condominio
lunedì 16 marzo 2009
Regolamento di condominio
lunedì 9 marzo 2009
La ripartizione delle spese tra tabelle millesimali ed altri modi
venerdì 6 marzo 2009
Ripartire la spesa per la bolletta dell’acqua: come fare
Questione capace di creare sempre tensioni tra amministratore e condomini è quella relativa alla suddivisione delle spese per le bollette dell’acqua.
Due punti fermi: a)il codice civile non dice nulla in materia di ripartizione di spese dell’acqua; b)un regolamento condominiale (accettato da tutti i condomini) o una delibera votata all’unanimità possono decidere di applicare i più svariati criteri di suddivisione.
In quest’ultimo caso non è raro sentire che la spesa è divisa in base al numero di occupanti l’appartamento o ancora in base alle tabelle millesimali o ancora, più salomonicamente, in parti uguali. Poi succede che un nucleo familiare aumenta ma la cosa non è segnalata a chi di dovere, oppure che un condomino si lamenti perché avendo tanti millesimi ha la casa quasi sempre vuota (es. molto viaggia per lavoro), ecc. E’ chiaro che laddove non sia possibile un accordo tra le parti deve arrivare la legge.
Le norme non mancano ed in vista di un razionale sfruttamento delle risorse idriche nonché di una più equa distribuzione delle spese ci dicono due cose fondamentali ed importanti:
1)La spesa deve essere suddivisa in modo tale che sia corrispondente all’effettivo consumo della singola unità immobiliare. Come fare? Attraverso l’installazione di contatori c.d. sottrazione in ogni singola unità immobiliare. Il resto è presto detto. Un’operazione aritmetica di differenza tra il conteggio del contatore generale condominiale (che per l’ente gestore del servizio resta quello ufficiale) e quello del singoli darà le quote di ognuno.
2)Ogni condominio può richiedere che i singoli contatori di sottrazione siano “ufficializzati” affinché le letture dell’ente gestore vengano effettuare direttamente su questi. Come per le bollette enel o gas per intenderci. Il tutto, però, caricando le spese sul richiedente tale servizio.
Le norme relative ai criteri di ripartizione ed alla obbligatorietà dei contatori di sottrazione a queto link:
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67591&categoria=Spese%20condominiali
http://www.civile.it/condominio/visual.php?num=67592&categoria=Spese%20condominiali