Da settembre, su youtube, la nuova rubrica dedicata all'aggiornamento on-line in materia condominiale.
News, sentenze e commenti in materia di condominio a cura dell'avv. Alessandro Gallucci
martedì 11 agosto 2015
venerdì 4 ottobre 2013
Delega assemblea condominiale
A chi ed in che modo posso conferire la delega per partecipare all'assemblea condominiale?
Ogni condomino può delegare per iscritto un suo vicino a partecipare all'assemblea per suo nome e conto. Se il regolamento non lo vieta, è possibile delegare anche un estraneo al condominio. Con il termine estraneo si fa riferimento a persone che non hanno alcuna proprietà nell'edificio (es. un parente, un amico, un avvocato, ecc.)
L'art. 67 disp. att. c.c. modificato dalla riforma del condominio ha posto alcuni limiti.
Ogni condomino può delegare per iscritto un suo vicino a partecipare all'assemblea per suo nome e conto. Se il regolamento non lo vieta, è possibile delegare anche un estraneo al condominio. Con il termine estraneo si fa riferimento a persone che non hanno alcuna proprietà nell'edificio (es. un parente, un amico, un avvocato, ecc.)
L'art. 67 disp. att. c.c. modificato dalla riforma del condominio ha posto alcuni limiti.
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mercoledì 2 ottobre 2013
Compenso amministratore di condominio
Chi paga il compenso dell'amministratore di condominio, il proprietario o l'inquilino?
La legge non dice nulla di specifico in merito ma secondo la Cassazione “le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo” (Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giustizia civile Massimario 1991, fascicolo 6, in senso conf. Cass. 11 novembre 1988 n. 6088).
In buona sostanza: siccome la legge non dice nulla non si può dire che spetta all'inquilino pagare questa spesa.
La legge non dice nulla di specifico in merito ma secondo la Cassazione “le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo” (Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in Giustizia civile Massimario 1991, fascicolo 6, in senso conf. Cass. 11 novembre 1988 n. 6088).
In buona sostanza: siccome la legge non dice nulla non si può dire che spetta all'inquilino pagare questa spesa.
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martedì 1 ottobre 2013
Corsi per amministratore di condominio
Ne ho parlato di recente in un articolo pubblicato su Lavorincasa.it.
Al link l'articolo: Chi può svolgere l'attività di formazione iniziale e periodica per gli amministratori?
lunedì 16 settembre 2013
domenica 18 dicembre 2011
Ebook sull'amministratore di condominio
Sul sito internet condominioweb.com nei giorni scorsi abbiamo lanciato il primo ebook sull'amministratore di condominio dedicato esclusivamente ai condomini.
Nel link troverete tutte le informazioni utili.
Qui riporto la prefazione al libro per dare un'idea di come sia stato affrontato l'argomento.
Clicca qui per andare alla pagina .
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mercoledì 23 novembre 2011
Condomini morosi: fuori i nomi
Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008.
“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori.
Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta.
Per continuare a leggere l'articolo vai sul sito dell'Aduc
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