mercoledì 23 novembre 2011

Condomini morosi: fuori i nomi


Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008. 


“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori. 


Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta. 


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sabato 5 novembre 2011


La revisione delle tabelle millesimali alla luce della sentenza n. 18477/10 della Suprema Corte di Cassazione. In questo video realizzato per Condominioweb.com spiego come è cambiata la situazione per quei condomini che volessero modificare lo strumento di ripartizione delle spese.




giovedì 3 novembre 2011

Il supercondominio

Oggi, su Casa 24 Plus, inserto cartaceo e rivista on-line de Il Sole 24 Ore, è apparso questo mio articolo riguardante il supercondominio. 

V'invito a leggerlo qui


mercoledì 14 aprile 2010

Assemblea di condominio, quorum per delibere e verbalizzazione


Ogni discussione, in sede di riunione dei condomini si chiude con una votazione.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1136 c.c. "Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore".
In sostanza, ogni decisione adottata dall'assise condominiale deve essere trascritta nel cosi' detto verbale d'assemblea che l'amministratore deve conservare e consegnare al suo successore nel caso di revoca o dimissioni.
Nel trascrivere la decisione adottata e' necessario rispettare alcuni requisiti di carattere formale utili ad evitare contestazioni che possano portare ad una dichiarazione d'invalidita' della delibera.

giovedì 8 aprile 2010

Aduc Immobili - Ascensori. Il Tar annulla il decreto

Il Tar del Lazio, con sentenza n. 5413 del 1 aprile 2010, ha annullato il d.m. 23 luglio 2009 n. 108 relativo alla sicurezza degli ascensori. In sostanza i proprietari d’impianti d’ascensore installati prima del 30 giugno 1999 avrebbero dovuto adeguarsi alle norme tecniche UNI – EN 81/80. Il provvedimento era stato fortemente criticato perche’ il suo intero costo (stimato da Confedilizia in circa 6 miliardi di euro) sarebbe ricaduto interamente sulle famiglie. Da qui il ricorso proposto dalla Confederazione Italiana della Proprietà edilizia (Confedilizia) contro il decreto ministeriale e il conseguente annullamento dello stesso da parte del Tribunale amministrativo laziale.

lunedì 22 marzo 2010

Aduc Immobili – Avviso di convocazione dell’assemblea di condominio e posta elettronica certificata


Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 642 del 23 febbraio 2010, ribadisce che in materia di forma dell’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio la legge non pone vincoli.

Cio’ vuol dire che, in assenza di particolari disposizioni del regolamento di condominio, l’avviso d’indizione dell’assemblea potra’ essere comunicato in qualunque modo, anche oralmente.
Unico limite: si deve essere in grado di dimostrare che il condomino sia stato avvisato nei termini fissati dalla legge (almeno 5 giorni prima dell’adunanza).

sabato 20 marzo 2010






La casa, in affitto o di proprieta', presenta problematiche diverse: tasse, agevolazioni fiscali, adempimenti vari. E' importante conoscere le normative che le regolano.

I PROPRI DIRITTI
Proprietari, inquilini, usufruttuari e' bene che abbiano consapevolezza degli aspetti giuridici, fiscali e tecnici:
- obblighi delle agenzie immobiliari incaricate di comprare, vendere o affittare;
- diritti/doveri relativi alla concessione di un mutuo o alla sua portabilita' ad altra banca;
- abitare in un condominio.
Quest'ultimo aspetto, che riguarda 23 milioni di persone (rapporto 2006 Censis – Anaci) genera il 4,5% del totale contenzioso nazionale. Le beghe condominiali sono essenzialmente:
* dubbi sulla corretta ripartizione delle spese,
* danni da infiltrazione;
* rumori e odori molesti;
* cattivi rapporti con l’amministratore di condominio;
* gestione poco trasparente delle cose comuni;
* mancato rispetto delle norme di buon vicinato.