mercoledì 2 ottobre 2013

Compenso amministratore di condominio

Chi paga il compenso dell'amministratore di condominio, il proprietario o l'inquilino?

La legge non dice nulla di specifico in merito ma secondo la Cassazione “le spese relative al compenso corrisposto all' amministratore del condominio e le spese sostenute dallo stesso nell'esercizio della sua attività non rientrano tra gli oneri accessori che l'art. 9 della legge n. 392 del 1978 pone a carico del conduttore dell'immobile, sicché del relativo importo non può essere tenuto conto ai fini di accertare la sussistenza o meno della morosità del conduttore medesimo” (Cass. 3 giugno 1991 n. 6216, in  Giustizia civile Massimario 1991, fascicolo 6, in senso conf. Cass. 11 novembre 1988 n. 6088).

In buona sostanza: siccome la legge non dice nulla non si può dire che spetta all'inquilino pagare questa spesa.

martedì 1 ottobre 2013

Corsi per amministratore di condominio


Chi può svolgere l'attività di formazione iniziale e periodica per amministratore condominiale?

Ne ho parlato di recente in un articolo pubblicato su Lavorincasa.it.

Al link l'articolo:  Chi può svolgere l'attività di formazione iniziale e periodica per gli amministratori?

domenica 18 dicembre 2011

Ebook sull'amministratore di condominio

Sul sito internet condominioweb.com nei giorni scorsi abbiamo lanciato il primo ebook sull'amministratore di condominio dedicato esclusivamente ai condomini.

Nel link troverete tutte le informazioni utili. 

Qui riporto la prefazione al libro per dare un'idea di come sia stato affrontato l'argomento.

Clicca qui per andare alla pagina .

mercoledì 23 novembre 2011

Condomini morosi: fuori i nomi


Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008. 


“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori. 


Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta. 


Per continuare a leggere l'articolo vai sul sito dell'Aduc

sabato 5 novembre 2011


La revisione delle tabelle millesimali alla luce della sentenza n. 18477/10 della Suprema Corte di Cassazione. In questo video realizzato per Condominioweb.com spiego come è cambiata la situazione per quei condomini che volessero modificare lo strumento di ripartizione delle spese.




giovedì 3 novembre 2011

Il supercondominio

Oggi, su Casa 24 Plus, inserto cartaceo e rivista on-line de Il Sole 24 Ore, è apparso questo mio articolo riguardante il supercondominio. 

V'invito a leggerlo qui