Gli “organi” del condominio previsti dal codice civile sono due:l’amministratore e l’assemblea. Entrambi hanno compiti preveduti dalla legge e precise responsabilità. Si tratta di “organi” in senso a-tecnico in quanto il condominio non è soggetto di diritto e come tale non può avere delle rappresentanze di se stesso.
Accanto a queste figure previste dalla legge se ne riscontra una terza. Si tratta del c.d. consiglio dei condomini. Da quali norme è prevista l’esistenza del consiglio dei condomini? Come si elegge un consiglio dei condomini? Come è regolato il suo funzionamento? Quali sono le sue funzioni?
Tutti interrogativi a quali daremo risposta qui appresso.