mercoledì 23 novembre 2011

Condomini morosi: fuori i nomi


Le obbligazioni contratte dall’amministratore del condominio, in nome e per conto dei suoi rappresentati, hanno carattere parziario. Questa la conclusione, tra l’altro non scevra da critiche, cui giunsero le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9148 resa l’8 aprile del 2008. 


“Traduciamo” quell’affermazione dell’angusto linguaggio giuridico al lessico comune: secondo la Cassazione in relazione ai debiti condominiali ogni comproprietario paga solamente per la propria quota di spesa. Al condominio, in sostanza, non si applica la cosi’ detta solidarieta’ tipica delle obbligazioni con piu’ debitori. 


Esempio: l’impresa Alfa e’ creditrice verso il condominio della somma di € 1.000,00 risultante del residuo debito dei condomini Tizio e Caio verso la compagine. Qualora l’impresa decidesse di agire giudizialmente per recuperare il giusto dovuto l’azione esecutiva dovrebbe essere indirizzata direttamente verso i condomini debitori. Cio’ vuol dire che il precetto di pagamento e il pignoramento potrebbero essere legittimamente indirizzati solamente verso Tizio e Caio e contro ognuno di essi soltanto per la quota rispettivamente dovuta. 


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