venerdì 4 ottobre 2013

Delega assemblea condominiale

A chi ed in che modo posso conferire la delega per partecipare all'assemblea condominiale?

Ogni condomino può delegare per iscritto un suo vicino a partecipare all'assemblea per suo nome e conto. Se il regolamento non lo vieta, è possibile delegare anche un estraneo al condominio. Con il termine estraneo si fa riferimento a persone che non hanno alcuna proprietà nell'edificio (es. un parente, un amico, un avvocato, ecc.)

L'art. 67 disp. att. c.c. modificato dalla riforma del condominio ha posto alcuni limiti.


In primis "se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale" (art. 67, primo comma, disp. att. c.c.).

In secondo luogo "all'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea (art. 67, quinto comma, disp. att. c.c.). Ciò vale anche per l'amministratore condomino.

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