mercoledì 14 aprile 2010

Assemblea di condominio, quorum per delibere e verbalizzazione


Ogni discussione, in sede di riunione dei condomini si chiude con una votazione.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1136 c.c. "Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore".
In sostanza, ogni decisione adottata dall'assise condominiale deve essere trascritta nel cosi' detto verbale d'assemblea che l'amministratore deve conservare e consegnare al suo successore nel caso di revoca o dimissioni.
Nel trascrivere la decisione adottata e' necessario rispettare alcuni requisiti di carattere formale utili ad evitare contestazioni che possano portare ad una dichiarazione d'invalidita' della delibera.


Con la sentenza n. 24456 del 19 novembre 2009, la Corte di Cassazione specifica, ribadendo il proprio consolidato orientamento, come debbono essere riportati a verbale i quorum deliberativi al fine di considerare legittima la deliberazione.
Secondo i giudici e' necessario che dal verbale sia desumibile, in modo inequivocabile, l'espressione di voto di ogni singolo partecipante alla riunione.
Cio' per due ordini di motivi:
a) verificare che siano rispettate le maggioranze richieste dalla legge in relazione allo specifico punto all'ordine del giorno messo ai voti;
b) valutare l'eventuale conflitto d'interessi dei votanti.
Un esempio.
La votazione relativa alla nomina dell'amministratore di condominio. Dal verbale, per permettere le verifiche summenzionate, dovranno risultare sia i nomi dei votanti che i quorum necessari alla nomina del professionista.
Cosi', nei casi di scelta dell'amministratore tra uno dei condomini (il c.d. amministratore interno) e' evidente che il prescelto non potra' votare a favore della sua nomina.

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