giovedì 2 aprile 2009

Ripartizione delle spese in base all'uso


L'art. 1123, secondo comma, c.c. recita :"Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne".

E' la c.d. ripartizione delle spese secondo il criterio dell'uso.

Un'applicazione pratica e specifica di tale principio è data dal successivo art. 1124 c.c. che disciplina la ripartizione delle spese di manutenzione e ricostruzione delle scale:



Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune". 

Una precisazione è d'obbligo: si parla dell'uso potenziale ed oggettivo del bene comune non di quello soggettivo che ogni singolo condomino intende fare. Cosicché il condominio che per mantenersi in forma usa le scale e non l'ascensore non può chiedere la riduzione delle spese per questo servizio. C0sì fosse dovrebbero aumentargli le spese per la pulizia delle scale!!!
La valutazione deve essere fatta con rifeirmento alle condizioni strutturali dello stabile che diminuiscano effetivamente la facoltà d'uso del bene oggetto della valutazione.

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